Il 2 agosto 2026 segna una tappa importante nel percorso di attuazione dell’AI Act, il regolamento europeo che disciplina lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
Da questa data scattano gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, pensati per garantire che le persone siano sempre consapevoli quando interagiscono con un sistema di intelligenza artificiale o quando si trovano di fronte a contenuti generati da essa.
Per orientare le aziende, la Commissione europea ha diffuso delle linee guida non vincolanti ma ricche di esempi concreti, utili per capire come applicare la norma nella pratica quotidiana.

1. Fornitore o utilizzatore
Il primo passo per orientarsi tra le nuove regole dell’AI Act è capire quale ruolo ricopre la propria organizzazione.
Il regolamento distingue, infatti, due figure principali:
- Il fornitore, ossia il soggetto che sviluppa un sistema di intelligenza artificiale e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio;
- Il deployer, ovvero il soggetto che utilizza un sistema di intelligenza artificiale nell’ambito della propria attività professionale.
In alcuni casi, la stessa organizzazione può ricoprire entrambi i ruoli. Identificare correttamente la propria posizione è fondamentale, poiché da essa dipendono gli obblighi previsti dall’AI Act e gli adempimenti da rispettare.
2. Gli obblighi per i fornitori
Gli adempimenti richiesti per i fornitori riguardano in particolare la trasparenza nei confronti degli utenti e la riconoscibilità dei contenuti generati dall’AI.
I sistemi di intelligenza artificiale destinati a dialogare con le persone devono fare in modo che l’interazione risulti riconoscibile fin da subito, tramite dei segnali chiari, come messaggi espliciti o elementi grafici immediatamente comprensibili durante la conversazione stessa.
Altri obblighi riguardano i contenuti sintetici, come testi, immagini, audio e video generati da un sistema di intelligenza artificiale. Essi devono poter essere riconosciuti come tali attraverso soluzioni tecniche leggibili automaticamente, come filigrane digitali, metadati o impronte crittografiche.

3. Cosa devono fare i deployer
Chi utilizza sistemi di categorizzazione biometrica o di riconoscimento delle emozioni deve informare le persone coinvolte già alla prima esposizione al sistema, nel rispetto del GDPR e delle regole aggiuntive previste per gli strumenti ad alto rischio.
Obblighi specifici valgono anche per chi diffonde deepfake o testi generati artificialmente su temi di interesse pubblico. In questi casi occorre dichiarare l’origine artificiale del contenuto, a meno che non sia intervenuto un controllo editoriale con un responsabile umano ben identificato.
4. Le regole comuni
Indipendentemente dal ruolo, l’articolo 50 stabilisce che le informazioni fornite alle persone devono essere chiare, distinguibili dal resto dei contenuti, accessibili e comunicate al più tardi al primo contatto con il sistema.
Sono criteri trasversali che accompagnano ogni obbligo di trasparenza previsto dal regolamento sull’intelligenza artificiale.

5. Cosa devono fare quindi le aziende?
Con il 2 agosto 2026 ormai vicino, è opportuno che le imprese mappino i sistemi di intelligenza artificiale già in uso.
Questo è fondamentale per capire se l’impresa agisce da fornitore, da deployer o in entrambe le vesti, e per comprendere a quali obblighi deve sottostare.
Un ulteriore passaggio è la verifica delle informazioni attualmente fornite agli utenti, per comprendere se rispettano i nuovi standard richiesti dall’AI Act, o se è necessario un adeguamento.
È utile anche pianificare percorsi formativi per il personale, così da rendere l’adeguamento un processo strutturato e non un’emergenza dell’ultimo minuto.
Fonte: NamirialFocus